Gazzetta Ufficiale n.
302 del 27-12-1999
DECRETO LEGISLATIVO 29 ottobre 1999,
n.490
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni
culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n.
352. (Suppl. Ordinario n.229)
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- TITOLO I
- Beni culturali
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- Capo I
- Oggetto della tutela
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- Sezione I
- Tipologia dei beni
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- Articolo 1
- Oggetto della disciplina
- 1. I beni culturali che compongono il patrimonio storico
e artistico nazionale sono tutelati secondo le disposizioni di questo Titolo,
in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione.
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- Articolo 2
- Patrimonio storico, artistico,
demo-etno-antropologico, archeologico, archivistico, librario
- (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 1, 2; comma 1; 5,
comma 1 ; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
art. 1; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. art. 148)
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- 1. Sono beni culturali disciplinati a norma di questo
Titolo:
- a) le cose immobili e mobili che presentano interesse
artistico, storico, archeologico, o demo-etno-antropo logico;
- b) le cose immobili che, a causa del loro riferimento con
la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in
genere, rivestono un interesse particolarmente importante;
- c) le collezioni o serie di oggetti che, per tradizione,
fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un
eccezionale interesse artistico o storico;
- d) i beni archivistici;
- e) i beni librari.
- 2. Sono comprese tra le cose indicate nel comma l,
lettera a):
- a) le cose che interessano la paleontologia, la
preistoria e le primitive civiltà;
- b) le cose di interesse numismatico;
- c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti
notevoli, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe, le incisioni aventi
carattere di rarità e pregio;
- d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi
carattere di rarità e di pregio artistico o storico;
- e) le fotografie con relativi negativi e matrici, aventi
carattere di rarità e di pregio artistico o storico;
- f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse
artistico o storico;
- 3. Sono comprese tra le collezioni indicate nel comma l,
lettera c), quali testimonianze di rilevanza storico-culturale, le raccolte
librarie appartenenti a privati, se di eccezionale interesse culturale.
- 4. Sono beni archivistici:
- a) gli archivi e i singoli documenti dello Stato;
- b) gli archivi e i singoli documenti degli enti pubblici;
- c) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a
privati, che rivestono notevole interesse storico.
- 5. Sono beni librari le raccolte librarie delle
biblioteche dello Stato e degli enti pubblici, quelle indicate nel comma 3 e,
qualunque sia il loro supporto, i beni indicati al comma 2, lettere c) e d).
- 6. Non sono soggette alla disciplina di questo Titolo, a
norma del comma 1, lettera a), le opere di autori viventi o la cui esecuzione
non risalga ad oltre cinquanta anni.
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- Articolo 3
- Categorie speciali di beni culturali
- (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 13; legge 28 marzo
1991, n. 112, art. 3, comma 13; decreto legge 9 dicembre 1986, n. 832, art.
4-bis aggiunto dalla legge di conversione con modifiche 6 febbraio 1987, n.
15; legge 30 marzo 1998, n. 88, all. A)
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- 1. Indipendentemente dalla loro inclusione nelle
categorie elencate all'articolo 2, sono altresì beni culturali ai fini delle
specifiche disposizioni di questo Titolo che li riguardano:
- a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le
iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o non alla
pubblica vista;
- b) gli studi d'artista definiti nell'articolo 52;
- c) le aree pubbliche, aventi valore archeologico,
storico, artistico e ambientale, individuate a norma dell'articolo 53;
- d) le fotografie e gli esemplari delle opere
cinematografiche, audiovisive o sequenze di immagini in movimento o comunque
registrate, nonché le documentazioni di manifestazioni sonore o verbali
comunque registrate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni;
- e) i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque
anni;
- f) i beni e gli strumenti di interesse per la storia
della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni.
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- Articolo 4
- Nuove categorie di beni culturali
- (Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 148)
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- 1. Beni non ricompresi nelle categorie elencate agli
articoli 2 e 3 sono individuati dalla legge come beni culturali in quanto
testimonianza avente valore di civiltà.
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- Sezione II
- Individuazione
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- Articolo 5
- Beni di enti pubblici e privati
- (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 4 e 58; decreto del
Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lettera a)
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- 1. Le regioni, le province, i comuni, gli altri enti
pubblici e le persone giuridiche private senza fine di lucro presentano al
Ministero l'elenco descrittivo delle cose indicate all'articolo 2, comma 1,
lettera a) di loro spettanza.
- 2. I predetti enti e persone giuridiche hanno l'obbligo
di denunciare le cose non comprese nella prima elencazione nonché quelle che
in seguito verranno ad aggiungersi per qualsiasi titolo al loro patrimonio,
inserendole nell'elenco.
- 3. Gli elenchi e successivi aggiornamenti nella parte
concernente i beni indicati all'articolo 2, comma 1, lettera e), sono
comunicati dal Ministero alla Regione competente.
- 4. In caso di omessa presentazione ovvero di omesso
aggiornamento dell'elenco, il Ministero assegna all'ente un termine perentorio
per provvedere. Qualora l'ente non provveda nel termine assegnato, il
Ministero dispone la compilazione dell'elenco a spese dell'ente medesimo.
- 5. I beni elencati nell'articolo 2, comma 1, lettera a)
che appartengono ai soggetti indicati al comma 1 sono comunque sottoposti alle
disposizioni di questo Titolo anche se non risultano compresi negli elenchi e
nelle denunce previste dai commi 1 e 2.
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- Articolo 6
- Dichiarazione
- (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 2, comma 1; 3, comma
1; 5, comma 1; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n.
1409, art. 36, comma 1; decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio
1972, n. 3, art. 9, comma 1, lettera b)
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- 1. Salvo quanto disposto dal comma 4, il Ministero
dichiara l'interesse particolarmente importante delle cose indicate
all'articolo 2, comma 1, lettera a) appartenenti a soggetti diversi da quelli
indicati all'articolo 5, comma 1.
- 2. Il Ministero dichiara altresì l'interesse
particolarmente importante delle cose indicate all'articolo 2, comma 1,
lettera b), l'eccezionale interesse delle collezioni o serie di oggetti
indicati all'articolo 2, comma 1, lettera c) e il notevole interesse storico
dei beni indicati all'articolo 2, comma 4, lettera c).
- 3. Gli effetti della dichiarazione sono stabiliti
dall'articolo 10.
- 4. La Regione competente per territorio dichiara
l'interesse particolarmente importante delle cose indicate nell'articolo 2,
comma 2, lettera c) di proprietà privata. In caso di inerzia della Regione, il
Ministero procede a norma dell'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.
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- Articolo 7
- Procedimento di dichiarazione
- (Legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 7, comma 1; 8)
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- 1. Il Ministero avvia il procedimento di dichiarazione
previsto dall'articolo 6 direttamente o su proposta formulata dal
soprintendente, anche su richiesta della Regione, della Provincia o del
Comune, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore.
- 2. La comunicazione ha per oggetto gli elementi
identificativi del bene e la sua valutazione risultante dall'atto di
iniziativa o dalla proposta, l'indicazione degli effetti previsti dal comma 4
nonché l'indicazione del termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per
la presentazione di eventuali osservazioni.
- 3. Allorché il procedimento riguardi complessi
immobiliari, la comunicazione è inviata anche al Comune interessato.
- 4. La comunicazione comporta l'applicazione, in via
cautelare, delle disposizioni previste dalla sezione I del Capo II e dalla
sezione I del Capo III di questo Titolo.
- 5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza
del termine del procedimento di dichiarazione che il Ministero stabilisce a
norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
- 6. Le regioni applicano le disposizioni indicate ai commi
precedenti nell'esercizio delle funzioni indicate all'articolo 6, comma 4.
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- Articolo 8
- Notificazione della dichiarazione
- (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 2 e 3, comma 1)
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- 1. La dichiarazione prevista dall'articolo 6 è notificata
al proprietario, possessore o detentore delle cose che ne formano
oggetto.
- 2. Ove si tratti di cose soggette a pubblicità
immobiliare la dichiarazione, su richiesta del Ministero, è trascritta nei
registri immobiliari ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo
proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.
- 3. Le dichiarazioni adottate dalle regioni a norma
dell'articolo 6, comma 4, sono trasmesse al Ministero.
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- Articolo 9
- Accertamento dell'esistenza di beni archivistici
- (Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409, art. 37, commi 1 e 2)
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- 1. I privati proprietari, possessori o detentori a
qualsiasi titolo di archivi dei quali facciano parte documenti anteriori
all'ultimo settantennio sono tenuti, entro novanta giorni dall'acquisizione, a
farne denuncia al soprintendente archivistico.
- 2. Il soprintendente archivistico accerta d'ufficio
l'esistenza di archivi o di singoli documenti, anche di data più recente, dei
quali siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati
e di cui sia presumibile il notevole interesse storico.
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- Sezione III
- Disposizioni generali e transitorie
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- Articolo 10
- Ambito di applicazione
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- 1. Le disposizioni dei Capi seguenti di questo Titolo si
applicano:
- a) alle cose e ai beni indicati nell'articolo 2, comma 1,
lettera a), salvo il disposto del comma 2 del presente articolo;
- b) alle cose indicate nell'articolo 2, comma 1, lettere
b) e c), dichiarate a norma dell'articolo 6, comma 2;
- c) ai beni archivistici;
- d) ai beni librari.
- 2. Le disposizioni del Capo II, sezioni I e II, e del
Capo III, sezioni I e II, di questo Titolo si applicano alle cose indicate
nell'articolo 2, comma 1, lettera a) di proprietà privata, nonché ai beni
indicati nell'articolo 2, comma 4, lettera c), solo se sia intervenuta la
notifica della dichiarazione prevista dall'articolo 6.
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- Articolo 11
- Coordinamento con funzioni e competenze di
regioni ed enti locali
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- 1. Restano ferme:
- a) le competenze attribuite in tutte le materie
disciplinate da questo Testo Unico alle regioni a statuto speciale ed alle
province autonome di Trento e Bolzano dai rispettivi statuti e dalle relative
norme di attuazione;
- b) le funzioni attribuite alle regioni a statuto
ordinario dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n.3;
- c) le funzioni e le competenze attribuite alle regioni e
agli enti locali dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
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- Articolo 12
- Regolamento
- (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 73; decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 73)
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- 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato
a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è
emanato il regolamento per l'attuazione delle disposizioni di questo Titolo.
- 2. Fino all'emanazione del regolamento previsto al comma
1 restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni dei regolamenti
approvati con regi decreti 2 ottobre 1911, n. 1163 e 30 gennaio 1913, n. 363 e
ogni altra disposizione regolamentare attinente alle norme contenute in questo
Titolo.
- 3. In questo Titolo si intende per "regolamento" il
provvedimento emanato a norma del comma 1.
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- Articolo 13
- Notificazioni effettuate a norma della
legislazione precedente
- (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 72)
-
- 1. Nel termine stabilito dal regolamento, il Ministero
procede alla dichiarazione di bene culturale nei confronti dei beni immobili
indicati nell'articolo 2 per i quali non siano state rinnovate e trascritte le
notifiche precedentemente effettuate a norma delle leggi 20 giugno 1909, n.
364 e 11 giugno 1922, n. 778.
- 2. Le notifiche indicate al comma 1 restano comunque
valide, agli effetti di questo Titolo, fino alla scadenza del termine
prescritto dallo stesso comma 1.
- 3. Le notificazioni eseguite a norma degli articoli 2, 3
e 5 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e le dichiarazioni adottate a norma
dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n.1409 conservano piena efficacia.
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- Articolo 14
- Raccolte ex-fidecommissarie
- (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 72)
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- 1. Restano salve le disposizioni relative alle raccolte
artistiche ex-fidecommissarie, impartite con legge 28 giugno 1871, n. 286,
legge 8 luglio 1883, n. 1461, regio decreto 23 novembre 1891, n. 653 e legge 7
febbraio 1892 , n. 31.
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- Articolo 15
- Vigilanza e cooperazione
- (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art.6; decreto del
Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lettera a;
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, artt. 148-155)
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- 1. La vigilanza sui beni culturali compete al Ministero
e, per quanto concerne i beni oggetto di delega di funzioni amministrative,
anche alle regioni.
- 2. Il Ministero esercita la vigilanza anche con la
cooperazione delle regioni.
- 3. Il Ministero e le regioni cooperano altresì
all'impostazione e alla definizione delle modalità d'attuazione, anche in
collaborazione con le università, di programmi concernenti studi, ricerche ed
iniziative scientifiche in tema di catalogazione, inventariazione e restauro.
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- Articolo 16
- Catalogazione
- (Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 149,
comma 4, lettera e)
-
- 1. Il Ministero assicura la catalogazione dei beni
culturali per il censimento del patrimonio storico ed artistico nazionale.
- 2. Le regioni, le province e i comuni curano la
catalogazione dei beni culturali loro appartenenti e, informatone il Ministro,
degli altri beni culturali presenti sul proprio territorio. I dati affluiscono
al catalogo nazionale dei beni culturali.
- 3. La catalogazione è effettuata secondo le procedure e
con le modalità stabilite dal regolamento, previa definizione, con la
cooperazione delle regioni, di metodologie comuni per la raccolta e
l'elaborazione dei dati a livello nazionale e la integrazione in rete delle
banche dati regionali o locali.
- 4. I dati concernenti le dichiarazioni a norma
dell'articolo 6 e gli elenchi previsti dall'articolo 5 affluiscono nella
catalogazione e sono trattati separatamente dagli altri; la loro
consultabilità è disciplinata in modo da garantire la sicurezza dei beni e la
tutela della riservatezza.
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- Articolo 17
- Funzione consultiva
- (Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975,
n. 805, art. 8)
-
- 1. I comitati di settore del Consiglio nazionale per i
beni culturali e ambientali sono facoltativamente consultati in relazione ai
provvedimenti di tutela e di valorizzazione previsti da questo Titolo che
investono problemi di speciale importanza.
- 2. Il parere dei comitati indicati al comma 1 è
obbligatorio per i provvedimenti che comportano spese superiori alle soglie
stabilite con decreto del Ministro, udito il Consiglio nazionale per i beni
culturali e ambientali.
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- Articolo 18
- Provvedimenti legislativi particolari
- (Decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre
1973, n. 791)
-
- 1. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel decreto
del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791 per gli interventi
di restauro e di risanamento conservativo in Venezia insulare, nelle isole
della laguna e nel centro storico di Chioggia, ed ogni altra disposizione di
legge speciale avente ad oggetto singole città, complessi architettonici, siti
od aree di interesse storico, artistico od archeologico.
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- Articolo 19
- Beni culturali di interesse religioso
- (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 8)
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- 1. Quando si tratti di beni culturali di interesse
religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa Cattolica o di
altre confessioni religiose, il Ministero e, per quanto di competenza, le
regioni provvedono, relativamente alle esigenze del culto, d'accordo con le
rispettive autorità.
- 2. Si osservano, altresì, le disposizioni stabilite dalle
intese concluse a norma dell'articolo 12 dell'Accordo di modificazione del
Concordato lateranense firmato il 18 febbraio 1984, ratificato e reso
esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ovvero dalle leggi emanate sulla
base delle intese sottoscritte, a norma dell'articolo 8, comma 3, della
Costituzione, con le confessioni religiose diverse dalla cattolica.
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- Articolo 20
- Convenzioni internazionali
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- 1. L 'attività di tutela e valorizzazione dei beni
culturali si conforma ai principi di cooperazione tra Stati, anche nell'ambito
di organizzazioni internazionali, stabiliti dalle convenzioni rese esecutive
in Italia in materia di protezione del patrimonio culturale mondiale e dei
patrimoni nazionali.
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- Capo II
- Conservazione
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- Sezione I
- Controlli
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- Articolo 21
- Obblighi di conservazione
- (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 5, comma 2; 11,
commi 1 e 2; 12, comma 1; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409, artt. 38, lett. g e 42, comma 1; decreto del Presidente della
Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3. art. 9, comma 1, lett. a)
-
- 1. I beni culturali non possono essere demoliti o
modificati senza l'autorizzazione del Ministero.
- 2. Essi non possono essere adibiti ad usi non compatibili
con il loro carattere storico od artistico oppure tali da creare pregiudizio
alla loro conservazione o integrità.
- 3. Le collezioni non possono, per qualsiasi titolo,
essere smembrate senza l'autorizzazione prescritta al comma 1.
- 4. Gli archivi non possono essere smembrati, a qualsiasi
titolo, e devono essere conservati nella loro organicità. Il trasferimento di
complessi organici di documentazione di archivi di persone giuridiche a
soggetti diversi dal proprietario, possessore o detentore è subordinato ad
autorizzazione del soprintendente.
- 5. Lo scarto di documenti degli archivi di enti pubblici
e degli archivi privati di notevole interesse storico è subordinato ad
autorizzazione del soprintendente archivistico.
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- Articolo 22
- Collocazione
- (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 11, commi 1 e 3; 12,
comma 2)
-
- 1. I beni culturali non possono essere rimossi senza
l'autorizzazione del Ministero.
- 2. I beni appartenenti agli enti contemplati
dall'articolo 5 sono fissati al luogo di loro destinazione nel modo indicato
dalla soprintendenza.
- 3. Nel caso in cui il trasporto di beni mobili
appartenenti a privati, dichiarati a norma dell'articolo 6, avvenga in
dipendenza del cambiamento di dimora del detentore, questi ne da notizia alla
soprintendenza, la quale può prescrivere le misure che ritenga necessarie
perché i beni medesimi non subiscano danni.
- 4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano agli
archivi correnti degli enti pubblici e degli organi amministrativi e
giudiziari dello Stato.
-
- Articolo 23
- Approvazione dei progetti di opere
- (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 18, comma 1; decreto
del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 38, comma 1,
lettera d)
-
- 1. I proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi
titolo, dei beni culturali indicati all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e
c) hanno l'obbligo di sottoporre alla soprintendenza i progetti delle opere di
qualunque genere che intendano eseguire, al fine di ottenerne la preventiva
approvazione.
- 2. Il provvedimento di approvazione sostituisce
l'autorizzazione prevista all'articolo 21.
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- Articolo 24
- Interventi di edilizia
- (Legge 15 maggio 1997, n.127, art. 12, comma 5)
-
- 1. L' approvazione prevista dall'articolo 23 relativa ad
interventi in materia di edilizia pubblica e privata è rilasciata entro il
termine di novanta giorni dalla presentazione della richiesta, restando
comunque impregiudicato quanto disposto dagli articoli 25 e 26.
- 2. Qualora la soprintendenza chieda chiarimenti o
elementi integrativi di giudizio, il termine indicato al comma 1 è sospeso
fino al ricevimento della documentazione.
- 3. Ove la soprintendenza proceda ad accertamenti di
natura tecnica, dandone preventiva comunicazione al richiedente, il termine è
sospeso fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti d'ufficio e
comunque non oltre trenta giorni. Decorso tale termine, previa diffida a
provvedere nei successivi trenta giorni, le richieste di approvazione si
intendono accolte.
-
- Articolo 25
- Conferenza di servizi
- (Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616, art. 81; legge 24 dicembre 1993, n. 537,art. 2, comma 14; decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, art. 3; legge 7 agosto
1990, n. 241, artt. 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater come modificati ed
introdotti dalla legge 15 maggio 1997, n.127, art. 17)
-
- 1. Nei procedimenti relativi ad opere pubbliche incidenti
su beni culturali assoggettati alle disposizioni di questo Titolo, ove si
ricorra alla conferenza di servizi, l'approvazione prevista dall'articolo 23 è
rilasciata in quella sede dal Ministero con dichiarazione motivata, acquisita
al verbale della conferenza, contenente le eventuali prescrizioni al progetto.
- 2. Qualora il Ministero esprima motivato dissenso
l'amministrazione procedente può richiedere, purché non vi sia stata una
precedente valutazione di impatto ambientale negativa, la determinazione di
conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri.
- 3. L 'amministrazione che provvede all'esecuzione dei
lavori informa il Ministero dell'adempimento delle condizioni
dell'approvazione.
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- Articolo 26
- Valutazione di impatto ambientale
- (Legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6; legge 1 giugno
1939, n. 1089, art. 20)
-
- 1. Per i progetti di opere comunque soggetti a
valutazione di impatto ambientale a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio
1986, n. 349, l'approvazione prevista dall'articolo 23 è rilasciata da parte
del Ministero in sede di concerto sulla compatibilità ambientale, sulla base
del progetto definitivo da presentarsi ai fini della valutazione di impatto
ambientale medesima.
- 2. Qualora dall'esame del progetto effettuato a norma del
comma 1 risulti che l'opera non è in alcun modo compatibile con le esigenze
conservative del bene culturale sul quale essa è destinata ad incidere il
Ministero si pronuncia negativamente, dandone comunicazione al Ministero
dell'ambiente. In tal caso, ovvero qualora vi sia una valutazione contraria
del progetto da parte del Ministero dell'ambiente, la procedura di valutazione
di impatto ambientale si considera conclusa negativamente.
- 3. Se nel corso dei lavori risultino comportamenti
contrastanti con l'approvazione, tali da porre in pericolo l'integrità degli
immobili soggetti a tutela, il Ministero ordina la sospensione dei
lavori.
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- Articolo 27
- Lavori provvisori urgenti
- (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 19)
-
- 1. Nel caso di assoluta urgenza possono essere eseguiti i
lavori provvisori indispensabili per evitare danni notevoli al bene tutelato,
purché ne sia data immediata comunicazione alla soprintendenza, alla quale
sono inviati nel più breve tempo i progetti dei lavori definitivi per
l'approvazione.
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- Articolo 28
- Sospensione dei lavori
- (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 20)
-
- 1. Il soprintendente può ordinare la sospensione dei
lavori iniziati contro il disposto degli articoli 23, 26 e 27 ovvero condotti
in difformità dall'approvazione.
- 2. La stessa facoltà spetta al soprintendente per i
lavori relativi alle cose indicate nell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e
c), anche quando non sia intervenuta la dichiarazione a norma dell'articolo 6.
- 3. Nel caso previsto al comma 2 l'avvio del procedimento
di dichiarazione è comunicato non oltre trenta giorni dall'ordine di
sospensione: se entro tale termine non è effettuata la comunicazione, l'ordine
di sospensione si intende revocato.
-
- Articolo 29
- Vigilanza sui beni culturali
- (Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, artt.
148-155)
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