N. 4 - Aprile 2004


ISSN 1720-190X





Fabio Bertini

Elementi di periodizzazione e riferimenti bibliografici per una storia del sindacalismo confederale negli anni Novanta

 

Per quanto recente e in fieri, la vicenda sindacale dagli anni Novanta ad oggi presenta tutti i caratteri di una vicenda storica intensa, ricca com'è di periodizzazioni, di temi e problemi, particolarmente in direzione di un lavoro storico sul sindacalismo confederale e sulla sua capacità di fare politica (Rogari 2000; Pepe 2001; Becchi Collidà 2002; Romagnoli 2002). Essa appare strettamente legata, nel bene e nel male, alla concertazione, categoria che, assimilata specialmente da alcuni politologi al neocorporativismo, o al corporativismo cosiddetto democratico, è emersa parallelamente all'identificazione dell'inflazione come nemico numero uno della vita economica, associata alla politica dei redditi, e riferibile ai modelli scandinavo, olandese, austriaco. Mentre la crisi del sistema politico-partitico andava proponendo il tema della effettiva autonomia del sindacato (Ornaghi 2002), gli anni Novanta sono stati improntati appunto dall'idea di concertazione, in forma di neo corporativismo incisivo e imperfetto nello stesso tempo (Baccaro 2002). Da una parte, in una prima fase, il modello di concertazione centralizzata nazionale, finalizzata man mano alla ridefinizione dei meccanismi retributivi automatici, dalla scala mobile alla liquidazione; dall'altra, nell'intero periodo, la messa in discussione di modelli storici consolidati come quello del contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato a favore delle cosiddette formule dei contratti atipici e dell'entrata in campo della categoria dei lavoratori atipici. La situazione non è stata priva di ambiguità sociale ed è parsa immersa in un contesto più di preoccupazione che di speranze, tale da mettere in difficoltà la stessa elaborazione di tutti i soggetti interessati alla gestione del mercato del lavoro: sindacato, imprenditori, governo (Marelli, Porro 2000; Giugni 2001; Cella, Provasi 2001; Accornero 2001a; Magatti 2001; Altieri, Oteri 2001; Romagnoli 1994; Giovanetti 2000; Romagnoli 2002).

La storia sindacale di quel periodo appare segnata da taluni tratti di fondo, inerenti al sistema d'impresa ed al contesto economico, ad un ciclo connotato da alcuni termini: post-fordismo, declino dello statalismo e del monopolio pubblico sulla gestione dei fenomeni sociali e lavorativi, mutamenti del sistema produttivo avviati dagli anni Settanta, con tendenze importanti alla riduzione dei posti di lavoro, al decentramento produttivo, al diffondersi strategico di piccole imprese sul territorio (Accornero 1996; Traù 1999), al ridimensionamento delle dimensioni aziendali, con riflessi sull'identità stessa del sindacato e sugli equilibri del mercato del lavoro (Trentin 1997; Perulli A. 1998; Magnani, Scarpelli 1999; Foa, Ranieri 2000; Beck 2000; Accornero 2001b; Casabona 2003), ai nuovi valori e identità del lavoro (Rullani 1999; 2001). Un tale contesto doveva necessariamente suscitare il bisogno di dar voce a soggetti storicamente esclusi (Cnel 2000a), a nuovi soggetti e situazioni emersi in relazione alle dinamiche sociali ed alle atipicità del mercato del lavoro, alla globalizzazione, all'organizzazione del lavoro post fordista, ai nuovi strumenti della comunicazione (Cnel 2000a), alle autonomie territoriali (Cnel 2000a).

 

Le premesse degli anni Ottanta: fase difensiva e accenni di concertazione

Entrata nella prospettiva politica già dagli inizi del 1981, durante il governo Forlani e in relazione al piano triennale La Malfa, la prospettiva di un patto antinflazione aveva trovato formalizzazione come punto programmatico con il successivo governo laico Spadolini, con la convergenza di principio delle parti sociali su una scaletta di contenimento del fenomeno, ma senza concretizzazione negoziale (Carrieri, Donolo 1986).

L'evoluzione sarebbe avvenuta con il successivo governo. L'accordo tripartito del 22 gennaio 1983, il cosiddetto “accordo Scotti”, che riconosceva massimi salariali definiti con la rinuncia al 15% della scala mobile e sospendeva la contrattazione aziendale per un anno e mezzo, in cambio di una riduzione d'orario, del contenimento di tariffe e prezzi e dello sblocco dei contratti (Carrieri 1985; Rogari 2000), può considerarsi una prima svolta significativa, per quanto controversa e fonte di dialettiche interpretative e di polemiche tra i sindacati. Era comunque il primo accordo a tre tra governo, sindacati e organizzazioni imprenditoriali. Modificava il valore del punto di contingenza e ne attenuava la capacità, preparando un analogo modo di calcolo per l'indennità integrativa del pubblico impiego. Sarebbe seguito l'avvio di una revisione del modello contrattuale lavorativo, recepito dal Parlamento, sui contratti di formazione-lavoro, i contratti di solidarietà, la regolazione agevolata del part-time in una visione solidale (Casabona 2003; Sandulli 2003).

Di lì a poco, con il Decreto legge del 14 febbraio 1984, poi con la legge del 12 giugno 1984, si sarebbero predeterminati, secondo il meccanismo ideato da Tarantelli, per i primi sei mesi dell'anno, i punti di variazione dell'indennità di contingenza, stabilendo un massimo di 2 alla scadenza del 1° febbraio e di 2 a quella del 1° maggio, quando il calcolo senza modifiche avrebbe dato, in quello stesso anno, un numero doppio di punti (Carrieri 1985). Il decreto di San Valentino avrebbe comportato la rottura dell'unità organizzativa delle maggiori organizzazioni sindacali (Rogari 2000), per la scelta di una parte della Cgil di non aderire alla richiesta governativa del contenimento dell'inflazione senza adeguata consultazione tra i lavoratori, ma, contemporaneamente, avrebbe favorito il manifestarsi di un movimento di contestazione interna e di mobilitazione per la democrazia di base (Baccaro 2002). Si era giunti al decreto dopo una fase convulsa in cui, caduta la possibilità di una firma delle tre sigle sindacali, per il rifiuto della Cgil, il presidente del Consiglio Craxi aveva scelto la linea dura dello strumento legislativo. Da lì la scelta della Cgil di ricorrere al referendum che andando incontro all'insuccesso avrebbe chiuso, nel 1985, questa prima fase problematica della concertazione.

Ancor più complesso fu il contesto alla fine degli anni Ottanta, con il manifestarsi della crisi occupazionale, tale da imporre al sindacato una vera e propria questione di identità, di consenso e rappresentatività (Oteri, Tartaglione 2002), tanto più per la nascita, nel luglio del 1989, del Coordinamento dei macchinisti ferroviari, i Comu, battistrada di altre organizzazioni di quel tipo, primi tra tutti i Cobas della scuola, mentre già dal 1984 esistevano, nell'industria, i cosiddetti autoconvocati (Rogari 2000).

 

La riscrittura delle relazioni sindacali

Un primo passaggio importante fu la legge dell'11 maggio 1990, di riforma della disciplina dei licenziamenti, che aveva alle spalle un forte impegno unitario del sindacato, per il rafforzamento della tutela dei lavoratori e l'allargamento di essa anche all'area delle piccole e piccolissime imprese. Rafforzava la tutela reale, considerando un ambito di applicazione definito per numero di dipendenti con l'obbligo di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, il risarcimento del danno, l'eventuale indennità sostitutiva pari a 15 mensilità della retribuzione globale di fatto, nel caso di licenziamento discriminatorio.

Intanto, però, la questione del consenso raccolto dai sindacati non confederali di categoria, nei trasporti e nella scuola, e seri problemi di rapporto con l'opinione pubblica, inducevano le confederazioni ad accettare un confronto sullo sciopero nei servizi pubblici e la legge del 12 giugno 1990 che ne raccolse le conclusioni limitando lo sciopero nei servizi pubblici essenziali era destinata a riaccendere intensissime polemiche tra il sindacalismo confederale e quello dei Cobas e delle varie sigle legate alla professionalità. Era quello un aspetto non certo irrilevante delle difficoltà del sindacato confederale, costretto sulla difensiva per buona parte degli anni Ottanta e i primi anni Novanta, specialmente attaccato sul terreno della contrattazione (Trentin 2001), esposto inoltre all'intensa pressione di una base insoddisfatta sul piano contrattuale e propensa, da una parte, al riconoscimento corporativo della professionalità, dall'altra alla crescita della democrazia dal basso.

Il protocollo d'intesa sul costo del lavoro del 6 luglio 1990, tra il governo e le parti sociali, muovendo dalle regole e vincoli imposti dal completamento del Mercato unico europeo, legava governo, imprese e sindacati ad un comune obbiettivo, crescita elevata e stabile e di riduzione del tasso di inflazione, da conseguire attraverso una rigorosa politica di bilancio e un'adeguata politica dei redditi che avrebbe imposto modifiche al meccanismo di indicizzazione del salario. L'accettazione del documento, con la revoca da parte del sindacato dell'annunciato sciopero generale dell'11 luglio 1990 e l'accettazione della trattativa per la ristrutturazione del salario, del sistema contrattuale e per la definizione di un nuovo sistema di indicizzazione, costituivano un rilancio dell'idea di concertazione.

In quel complesso, non privo di contraddizioni, vi erano elementi di rilancio del quadro di relazioni sindacali, destinati a svolgersi nell'intreccio tra la dimensione concertativa in coordinate nazionali e sociali, e l'emergere di forme di contrattazione intermedia tra quelle nazionali e quelle aziendali (Cerruti 2003). Il declino della dialettica centralizzata delle relazioni industriali corrispondeva alla maggiore varietà dei livelli e delle dimensioni d'impresa, ed alle modalità di una nuova economia territoriale, influendo sui livelli della contrattazione, sempre più in difficoltà a garantire la copertura esaustiva della manodopera, e imponendo coordinate giuridiche originali della rappresentanza e delle relazioni sindacali (Accornero 1996; Bellardi, Borgogna 1997; Perulli P. 1998; Trigilia 2000).

Con la legge 223 del 1991, “sulle norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro”, mentre si eliminava l'obbligo di assunzione su lista numerica, passando alla facoltà per gli imprenditori di assunzione nominativa, si introduceva il concetto di flessibilità (Casabona 2003), e con la legge del 1991 che indicava tutele e procedure di garanzia per i licenziamenti collettivi, molte cose mutavano. Lo stesso diritto sindacale e del lavoro era messo a prova dal mutamento del quadro complessivo delle relazioni sindacali (Cella 2001a; Chiusolo 2001; Ghezzi 2002). Non mancarono, in quello stesso periodo, iniziative finalizzate alla modifica dell'articolo 19 dello Statuto dei lavoratori, che definiva i criteri per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali, per una regolamentazione che ridimensionasse il concetto di maggiore rappresentatività (Garofalo, Valenzano 2002).

Le difficoltà del ciclo economico dei primi anni Novanta, segnate anche dal rilevante aumento della disoccupazione, ebbero un culmine nell'ultimo trimestre del 1992, quando la crisi parve immanente, con la necessità dell'Italia di uscire dal “serpente monetario” e con la prospettiva della svalutazione monetaria. Tra il 1992 e il 1994 i principali protagonisti della concertazione, governo, Confindustria e sindacati, tutti a diverso titolo in difficoltà, vedevano nella concertazione una necessità stringente per superare la fase politica ed economica difficilissima associandovi anzi la soluzione dei problemi intrinseci alle stesse organizzazioni, consapevoli però di svolgere un comune ruolo “nazionale”.

La crisi faceva sì che i patti sociali fossero individuati come possibili elementi dotati di un ruolo politico generale, inserendo la vicenda stessa della contrattazione, pur nelle caratteristiche originali italiane, in un quadro europeo di riferimento e di comparazione (Negrelli 2001; Sciarra 2002), determinando intanto un mutamento degli equilibri generali della concertazione in Italia, come del resto stava avvenendo in altri paesi (Regini 1996; Gualmini 1997).

La nuova condizione fu messa in evidenza dal drammatico e decisivo confronto sulla scala mobile che sfociò nell'accordo del 31 luglio 1992, quando Cgil, Cisl e Uil firmarono con il governo e la Confindustria, a fabbriche chiuse, l'accordo che cancellava quello strumento di protezione salariale e che il segretario confederale Trentin sottoscrisse in condizioni difficilissime (Rogari 2000). Entrarono in gioco il potere di rappresentanza del sindacato confederale e il consenso della base specialmente nella Cgil dove si sarebbe rilanciata l'esperienza critica degli autoconvocati. Con quell'accordo, che congelava tanto il livello nazionale che quello aziendale, si dimostrò lo stato di crisi sindacale nella contrattazione (Trentin 2001). La svolta era determinata dall'abolizione del meccanismo di indicizzazione salariale e dalla sospensione della contrattazione aziendale per un anno. Intorno a questo si aprì un'intensa dialettica interna tra le confederazioni, all'orlo di una nuova rottura, e in seno alla Cgil, dove si manifestò la contestazione al segretario Trentin e ad altri dirigenti, prima che il dissenso con gli autoconvocati si ricomponesse per il recupero di spazi di libertà d'azione contrattuale (Baccaro 2002). Quella del 1992, fu una svolta importante, anche sotto l'aspetto previdenziale. La scelta del governo Amato di bloccare le pensioni di anzianità quanto doveva bastare ad approvare una legge delega e ad emanare un decreto di delega, motivata con le necessità urgenti di finanza pubblica, intendeva intraprendere un percorso di armonizzazione dei trattamenti privati e pubblici e di modifica strutturale, attraverso l'innalzamento dell'età pensionabile, dei contributi necessari al pensionamento, la limitazione del cumulo tra pensione e reddito da lavoro, la presa in considerazione dell'intera vita retributiva, dal 1988 per il calcolo, per quanto rimanesse ancora il differenziale dei requisiti tra pubblico e privato. Era anche incisivo il divario che si profilava tra inseriti da tempo e assunti da poco, assoggettati a maggiore penalizzazione nel calcolo contributivo (Sandulli 2003).

 

L'accordo del 23 luglio 1993

Tuttavia, una periodizzazione della vicenda sindacale trova un versante ancora più importante, specialmente sotto l'aspetto dei metodi contrattuali e concertativi, con l'accordo interconfederale del 23 luglio 1993, da cui scaturivano l'accantonamento definitivo della scala mobile e nuove modalità per la contrattazione nazionale e per la contrattazione decentrata, passaggi difficili che trovarono sostegno nel riconoscimento referendario della base (Cella, Treu 1998a; Alacevich, Burroni 2000; Oddi 2001; Baccaro 2002; Mariucci 2002; Cerruti 2003; Casabona 2003). Patto di valenza storica con cui si concludeva una lunga stagione di conflittualità e che contribuiva al risanamento economico e complessivo del paese (Paparella 2001; Megale 2001), era un vero e proprio accordo quadro, che rappresentava la via d'uscita contrattuale per il sindacato, ridefinendo la negoziazione collettiva nei due livelli del settore e dell'azienda o territorio (Trentin 2001). Pur non mancando la contestazione della base sindacale, per quanto con metodi diversi da quelli espressi in altre occasioni dagli autoconvocati (Baccaro 2002), quello sottoscritto aveva valore di “accordo fondamentale”, grande spartiacque delle relazioni industriali dopo lo Statuto dei lavoratori (Cella 2001c).

L'accordo del 23 luglio 1993, sulla politica dei redditi, la struttura della contrattazione e le rappresentanze sindacali, escludendo la sovrapposizione di livelli negoziali diversi, operava con criteri di concertazione adottando lo strumento dell'indicazione centralizzata degli indirizzi contrattuali da definire successivamente ai diversi livelli della negoziazione tra le parti. Era previsto un sistema di verifiche tra le parti sociali e il governo sull'andamento dell'inflazione programmata che avrebbe costituito un elemento di riferimento per le successive politiche di controllo dell'inflazione anche in vista dell'allineamento con i parametri europei. Era prefigurata l'opportunità di una definizione giuridica puntuale della efficacia dei contratti collettivi.

Il protocollo triangolare d'intesa del luglio 1993 prevedeva il superamento dei consigli attraverso l'istituzione delle Rsu, le organizzazioni sindacali unitarie di base con compiti di rappresentanza dei lavoratori iscritti e non iscritti al sindacato, nel privato e nel pubblico impiego. Si definiva così uno strumento versatile, importante anche come passaggio ad una situazione più regolata della rappresentanza aziendale che avrebbe dovuto trovare formalizzazione legislativa e ne ebbe invece soltanto nel settore pubblico, pur ispirando diversi disegni di legge (Carrieri 1996; Trentin 2001; Braga 2002; Regalia 2002; Garofalo, Valenzano 2002). A completare l'opera, nel 1993, venne anche il mutamento epocale del concetto di rappresentanza e rappresentatività nel pubblico impiego, con la costituzione dell'Aran (agenzia per la contrattazione del settore pubblico), anche se ne sarebbero emersi presto importanti limiti (Matteini 2002).

Per quanto non potesse eludere le disarmonie e gli squilibri in termini di distribuzione del reddito, dinamica retributiva, tenuta del potere d'acquisto, livelli di produttività (Megale, D'aloia e Birindelli 2002), l'accordo del luglio 1993 affermava un metodo che sarebbe stato ripreso con l'accordo del 1994 tra governo e parti sociali per l'occupazione nel Mezzogiorno, che previde il coinvolgimento dei soggetti territoriali locali.

 

Tra concertazione e conflitto

L'insieme delle relazioni sindacali era fortemente dinamico. L'affacciarsi di tematiche nuove, come quelle della formazione a livello di azienda o a livello interaziendale, dei contratti d'area, del salario d'ingresso, del lavoro atipico, e così via, avrebbero imposto terreni di studio e di riflessione ma anche spinto avanti nuove concezioni contrattuali e nuovi concetti per la negoziazione (Giovine 1998).

Per altri aspetti, costituivano parametri rilevanti il calo storico della sindacalizzazione dei lavoratori in attività rilevabile negli anni Novanta (Codara 2000), l'accresciuta concorrenzialità delle sigle sindacali esterne alla dialettica consolidata da associazioni imprenditoriali e sindacalismo confederale, ad influire sulla tematica della rappresentatività (Chiusolo 2001).

Anche il concetto di maggior rappresentatività del sindacato, storicamente legato alla dimensione confederale e, come si è accennato, fondamentale nell'articolo 19 dello Statuto, consolidatosi intorno alle definizioni del numero degli iscritti, alla presenza di un numero sufficiente di categorie, alla congrua diffusione nazionale, alla disponibilità di strumenti adeguati di autotutela, ha poi subito significativi mutamenti nella prassi interpretativa giudiziaria (Chiusolo 2001). Se il ruolo considerevole del sindacato confederale nella contrattazione si è conservato nonostante tutto (Bianchi 1997), l'affermarsi, in Italia come in altre aree europee, di accordi a livello regionale sul mercato del lavoro e sui progetti di sviluppo e regolazione sociale, l'amplificazione della presenza pubblica nella concertazione (Bobbio 2000), ha reso ancora più complesso il ruolo contrattuale del sindacato (Regalia 1997; Caruso 2001).

A rilanciare il ruolo politico del sindacato era invece il duro confronto con il governo di Berlusconi sulle pensioni nel 1994, che avrebbe aperto la via ad un nuovo passaggio concertativo con la riforma Dini dell'anno seguente attraverso l'accordo per cui un sistema misto che aveva come discriminante tra sistema contributivo e retributivo la maturazione del diciottesimo anno di contribuzione. Il passaggio, pur introducendo penalizzazioni per l'anzianità ed altri criteri selettivi, e lasciando prevedere successivi interventi, trovava forza nella consultazione della base (Baccaro 2002; Sandulli 2003).

Il mutamento del quadro politico rilanciava la prospettiva di concertazione, con l'accordo tra governo e sindacati dell'11 novembre 1994, per una prima definizione dei patti d'area per lo sviluppo del Mezzogiorno. Ciò avrebbe avuto sviluppo con il Decreto legge del 23 giugno 1995, convertito in legge l'8 agosto, che formalizzava il concetto di “patto territoriale”. Identificato come accordo tra soggetti pubblici e privati per interventi coordinati alla promozione dello sviluppo in aree depresse, il nuovo strumento rientrava tra gli istituti di programmazione negoziata, alla maniera degli accordi di programma, dei contratti di programma, delle intese di programma, inserendo l'intervento in un quadro progettuale europeo. Chiara la centralità del Mezzogiorno, i sindacati e le associazioni imprenditoriali potevano un ruolo propulsivo a partire dal territorio, anche se l'attuazione non avrebbe mancato di contraddizioni.

L'affermarsi del ruolo d'indirizzo dell'Unione europea anche in materia di occupazione e di servizi per l'impiego, di imprenditorialità trasparente regolare ed efficace, di flessibilità per i lavoratori e per le aziende, di inserimento delle categorie tradizionalmente sacrificate dal mercato del lavoro, di sicurezza e salute, coordinate queste specialmente presenti dalla Direttiva quadro del 1989 (Benedettini 2001), aggiungevano un elemento di confronto che si sarebbe rafforzato parallelamente al ruolo esercitato dal patto europeo di stabilità (Paparella 2001).

Venivano intanto avanti concezioni tendenti a combattere il ruolo acquisito dal sindacato. Almeno in parte esprimevano un richiamo liberista ai modelli europei e americani di deregulation , anche con finalità potenzialmente destrutturanti di canoni storici dell'identità sindacale, di cui fu espressione lo strumento referendario nel 1995 (Regini 1999; Chiusolo 2001). L'abrogazione dell'articolo 26 dello Statuto dei lavoratori sulle modalità della trattenuta sindacale poteva avere effetti importanti, ma avrebbe finito per non incidere oltre una determinata misura; la modifica dell'articolo 19 sugli organismi di rappresentanza sindacale apriva la discussione sulla capacità rappresentativa di organizzazioni sindacali “abilitate”, con l'attribuzione della qualifica alle sole organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti nazionali.

Con il Patto per il lavoro del 24 settembre 1996, si sarebbe consolidato ulteriormente il modello della contrattualizzazione centralizzata di questioni afferenti alle politiche pubbliche, con l'obbiettivo di accrescere l'occupazione e modernizzare il mercato del lavoro. Il governo si impegnava al reperimento di risorse aggiuntive per l'occupazione e di risorse necessarie a compensare l'introduzione degli incentivi fiscali per le nuove imprese, a prorogare di un terzo anno il contratto di formazione lavoro nelle aree del Mezzogiorno, a recepire la direttiva comunitaria sull'orario di lavoro seguendo le intese fra le parti sociali, ad adottare una speciale tolleranza sui contratti a termine. Era sottinteso che tutti i firmatari del patto avevano per obiettivo l'accrescimento del tasso di occupazione, in particolare nel Mezzogiorno, e che si riconosceva esplicitamente la più grande importanza al metodo della concertazione. Qualche mese dopo, l'intesa veniva estesa al pubblico impiego, nel comune impegno a saldare gli stessi obbiettivi con quello di un'amministrazione più efficiente e legata allo sviluppo territoriale. La riforma del collocamento del 15 marzo 1997, con il decentramento amministrativo dei servizi dell'impiego, con la previsione di delega alle regioni e agli enti locali seguita dai decreti attuativi Bassanini, con l'abbandono dell'Ufficio di collocamento e la proposta dei Centri per l'impiego portatori di una logica di “politiche attive per il lavoro” sul versante della domanda e dell'offerta, costituivano la vera e propria rottura di un'identità storica legata alla “lista numerica” (Accornero 2001a; Casabona 2003). Le leggi Bassanini erano importanti anche per la costituzione e il funzionamento delle Rsu del settore pubblico, rese addirittura obbligatorie, mentre, nel privato, quel modello avrebbe scontato ancora ritardi e difficoltà (Regalia 2002; Garofalo, Valenzano 2002; Matteini 2002; Ballistreri 2002).

Il sindacato costretto a riflettere sul suo ruolo, sul suo radicamento, sul suo modello organizzativo e ad ampliare, come avvenne segnatamente nel caso della Cgil, la sua “offerta” di servizi ai lavoratori (Leonardi 2002), andava incontro alla stagione riformatrice del 1997, densa di implicazioni sulla società e sulla struttura del lavoro, e di conseguenze sul suo ruolo (Nerozzi 2001). Il “Pacchetto Treu”, la legge del 24 giugno 1997, che, sviluppando le novità del 1984, apriva nuovi spazi per la flessibilità del mercato del lavoro, dava “cittadinanza” a nuove forme di lavoro interinale e a tempo definito e inquadrando in forma moderna l'apprendistato, con la previsione degli stage e del tirocinio e con la revisione della formazione professionale, un insieme utile alla contrattazione di aspetti difficili dei settori atipici (Megale 2001). Era questa la seconda decisiva svolta degli anni Novanta, cui si aggiungeva la revisione degli accordi sulla rappresentanza e sulla rappresentatività nel pubblico impiego, con il decisivo contributo di Massimo D'Antona che vedeva nel lavoro pubblico un punto fondamentale (Nerozzi 2001).

Tutto questo, insieme al lavoro della commissione Giugni che, nel 1997, poneva esigenze di apertura del sistema contrattuale anche rispetto al recente schema del 1993 (Cella 2001c), avrebbe aperto un periodo di serrata discussione interna, di cui fu espressione la conferenza di programma della Cgil sul tema Welfare dallo Stato alla Comunità , del 1997, importante per l'impostazione di un nuovo modo di guardare al “decentramento” della domanda sociale ed al suo contesto politico rinnovato (Canali 2001). Domande come quelle proposte da D'Antona, il giuslavoratorista ucciso dalle Brigaste rosse, intorno ai mutamenti epocali del lavoro (D'Antona 2000), incalzavano sui temi della nuova identità del lavoro e, di conseguenza, sulla nuova identità del sindacato.

 

La critica neoliberista al concetto di concertazione

Il 23 dicembre 1998, il patto di Natale, patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione, approfondiva l'articolata indicazione di temi di verifica del governo con le parti sociali, allargando la concertazione ai soggetti territoriali, regioni e autonomie locali, ampliando la capacità contrattuale del sindacato in materia sociale e attestando l'impegno dell'esecutivo a trasferire gli accordi in proposte legislative. Mentre la concertazione veniva definita con maggior rigore e posta in grado di svolgere un ruolo pubblico e politico, il sindacato era sollecitato dall'insieme delle vicende economiche, politiche e contrattuali degli anni Novanta alla ricerca di soluzioni originali in tema di orari e periodi di lavoro, di flessibilità della forza lavoro, di modalità d'utilizzo degli impianti.

Si esercitava intanto la pressante azione delle agenzie del collocamento privato, temporaneo, interinale e similari, nel dicembre del 2000, per un pieno inserimento nel mercato specialmente dove più evidenti erano le carenze del servizio pubblico (Accornero 2001a), il sindacato si trovava ad affrontare i riflessi degli accordi del luglio 1993 sulla contrattazione del 2000-2001, in materia di inflazione reale e programmata e valorizzazione della professionalità (Oddi, 2001), dovendo riscontrare il vulnus dell'accordo separato per i metalmeccanici del 2002 che riproponeva con urgenza il tema delle regole contrattuali (Mariucci 2002).

Si addensavano dubbi e problemi. Da una parte, gli scenari aperti, nel 2001, dalla riforma del titolo V della Costituzione in materia di poteri degli enti regionali e locali nel governo complessivo del lavoro sul territorio e nella tutela e sicurezza del lavoro (Pagliarini 2001; Mariucci 2003), dall'altra, il mutato quadro politico di riferimento. Il ruolo del sindacato veniva sottoposto a una diversa e più critica considerazione dal Libro bianco sul mercato del lavoro in Italia , del 12 novembre del 2001, presentato dal ministero del Lavoro, riguardante la proposta di un sistema di tutele diversificate, della definizione di dialogo sociale al posto della concertazione, l'abolizione del divieto di interposizione di manodopera, la revisione dei servizi pubblici e privati per l'impiego, il ruolo delle agenzie per l'occupazione, i provvedimenti per l'inserimento nel mondo del lavoro, la certificazione (Romagnoli 2002; Zilio Grandi 2003).

Il documento, non esente da critiche, sarebbe stato posto a base di nuovi sviluppi legislativi. Esso intendeva andare oltre il modello di concertazione acquisito negli anni Novanta, per una nuova filosofia compatibile con i caratteri neoliberistici affermatisi a fine millennio, comprendente criteri di accresciuta flessibilità e di maggiore decentramento contrattuale, sostanzialmente superando il principio stesso della concertazione per una maggiore capacità decisionale dell'esecutivo, recuperando spazio alla regolazione individuale dei rapporti di lavoro (Trentin 2001; Cella 2001c; Mariucci 2002; Garofalo, Valenzano 2002).

Il terreno di discussione si svolgeva intorno alla critica del concetto di concertazione, introducendo una definizione di dialogo sociale, rispecchiante un'idea di consultazione (Giugni 2001) e, in quest'ambito, la messa a punto della riforma che prende il nome da Marco Biagi, attraverso le norme delegate del 2003, finiva per proporre una ulteriore sfida per l'identità del sindacato (Sandulli 2003; Zilio Grandi 2003).

Mentre, in particolare, le proposte della Cgil, erano imperniate sulle tutele storiche dei diritti e dell'occupazione, in dichiarata alternativa alle logiche di deregulation del governo ( La riforma del mercato del lavoro 2003), ulteriori elementi dialettici interni alle confederazioni venivano poste dal cosiddetto patto per l'Italia, resuscitando forti tensioni polemiche riprese anche dagli studiosi del sindacato (Leonardi 2002; Baglioni 2002; Zilio Grandi 2003). Non si era comunque di fronte al ritorno di fratture insanabili fra le confederazioni, per la tenuta di elementi di convergenza in tema di Welfare, a cominciare dalle posizioni condivise sul sistema pensionistico.

Tuttavia, i materiali di discussione erano molti, a cominciare dalla riflessione sullo Statuto dei lavoratori, nei possibili riferimenti delle tendenze emergenti alla privatizzazione del rapporto di lavoro o della considerazione del suo valore pubblico (Ferraioli 2001) e nella possibile definizione dell'identità sindacale attraverso le modalità della rappresentanza (Romagnoli 2001).

La divisione strategica tra le confederazioni, e specialmente tra Cgil e Cisl sulla prospettiva di una legge sulla rappresentanza sindacale, e la dialettica sullo stato e le responsabilità del dissenso unitario (Paparella 2001; Megale 2001), erano elementi di fondo nel confronto di prospettiva collegato al tema dei diritti ed alla capacità di soluzione comune delle sfide imposte dai mutamenti del mercato del lavoro e dei nuovi protagonisti imposti dalla globalizzazione (Damiano, Faccinetto 2002)

Era ancora diversa la valutazione confederale sulla funzione politica della svolta del luglio 1993, a distanza di quasi un decennio, sulla sua attualità e sulla sua riuscita (Megale 2001), ed andava valutato il ruolo assunto dai rapporti temporanei, a termine, a chiamata, stagionali, in sé e come nuova modalità dell'ingresso nel mercato del lavoro (Accornero 2001a). La sollecitazione sui temi dell'occupazione, della contrattazione, della rappresentanza, proposta dall'immigrazione (Leonardi, Mottura 2002) si univa a quella sulle prospettive di grande incertezza riguardanti la tenuta del sistema dei diritti sindacali su cui inevitabilmente doveva misurarsi la dialettica del lavoro (Romagnoli 2002) e c'era un bisogno generale di andare oltre le forme tradizionali della rappresentanza collettiva, che pure avrebbero continuato a mantenere un ruolo determinante (Leonardi 2002; Zan 2002).

La discussione si svolgeva anche sulla partecipazione dei lavoratori all'impresa, intrecciata con le prospettive del Tfr (Ferrante 2003), il rilancio della battaglia per i diritti rivendicato dalla Cgil (Cofferati 2001), il recupero degli spazi di contrattazione davanti a quelli legislativi, giudicato fondamentale dalla Cisl per il rilancio e la modernizzazione del sindacato (Paparella 2001).

La sfida consisteva nella prospettiva del sindacato nell'età della globalizzazione, della politica bipolare, in un contesto sociale profondamente frammentato, nel trasformarsi del Welfare, nel bisogno di maggior penetrazione e insieme di grande rinnovamento, in Italia e in Europa (Carrieri 2001; Regini 2001; Fabi 2002; in particolare: Ornaghi 2002; Accame 2002). E il terreno del bipolarismo appariva particolarmente insidioso e al contempo stimolante per una nuova declinazione dell'autonomia, della concertazione e del pluralismo sindacale, anch'essa densa di dialettica tra le confederazioni (Berta 2002; Cella 2002; Ciampani 2002; Colasanto 2002; Mennitti 2002; Musi 2002; Nerozzi 2002; Pezzotta 2002; Sapelli 2002).

Da una parte, il dibattito costituzionale, in cui poteva inserirsi la tentazione di un disegno federativo che sezionasse la contrattazione sul lavoro e sulla previdenza in diverse situazioni territoriali in contrasto o in concorrenza (Giugni 2001), dall'altra, la centralità della contrattazione collettiva per la gestione di mutamenti tecnologici e di mercato imponenti e difficili, inquadrata storicamente nel pluralismo e nella flessibilità (Merli Brandini 2001), e la difesa su un piano teorico generale del Welfare in termini di equità sociale e di sviluppo economico nel tempo della globalizzazione (Navarro 2001). Questioni come quella dell'articolo 18 mettevano di fatto in discussione importanti problemi di rappresentanza sindacale (Cella 2001c), e rischiavano di fare da cartina di tornasole di vecchie e nuove differenze d'impostazione politica, oltre a far riemergere storiche propensioni della classe dirigente imprenditoriale, confluendo con i temi delle pensioni e dello Stato sociale in un grande terreno di confronto imperniato sulla tenuta politica del sindacato e sulla sua autonoma capacità di elaborazione.

 




Download
Scarica il testo del saggio in formato PDF

Fonti
Bibliografia, risorse on e off-line





Carattere grandeCarattere piccolo





 

Privacy - Norme Redazionali - Contatti: info@storiaefuturo.com
©2003-2009 Storia e Futuro - Una produzione Luxor srl