N. 18 - Ottobre 2008

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[Aut. Trib. Bologna n. 7163 del 3/10/2001]

ISSN 1720-190X





Francesca Avancini

Diritti e democrazia pluralista
Convegno per i 60 anni della Costituzione italiana Siena, 29 settembre 2008

Il primo gennaio 2008 la Costituzione italiana ha compiuto 60 anni, dimostrando la propria longevità. Le celebrazioni che si sono tenute durante l?anno hanno dato modo di affrontare in convegni e giornate di studio il problema legato all?esigenza più o meno condivisa di riformare il testo costituzionale. A fronte di una generale tenuta dell?impianto dei diritti contenuto nella prima parte della Carta, i tentativi di riforma si sono concentrati principalmente sul modello organizzativo scelto dai costituenti. Il convegno che si è tenuto il 29 settembre 2008 a Siena, nella facoltà di giurisprudenza, intitolato Diritti e democrazia pluralista ha contribuito al dibattito, sottolineando il forte radicamento della Carta costituzionale nella società italiana e l?importanza in chiave identitaria svolta dai valori comuni in essa affermati. I temi affrontati, cogliendo il nesso profondo esistente tra la Costituzione e la storia del nostro paese, contestualizzando l?ordinamento giuridico italiano all?interno della Comunità internazionale, analizzando la trasformazione dell?apparato amministrativo e la funzione svolta dalla giurisprudenza come fonte del diritto, contribuiscono all?esigenza di svincolare il dibattito sulla riforma della Carta costituzionale dalla contingenza politica per riportarlo in una dimensione propriamente storico-giuridica.

Ha introdotto e presieduto la sessione della mattina, il prof. Giovanni Grottanelli de? Santi, Decano dei costituzionalisti, riflettendo intorno al tema del convegno, diritti e democrazia pluralista. Se a prima vista può sembrare tautologico parlare di democrazia pluralista, in quanto il pluralismo è insito nella natura stessa della democrazia, è anche vero che di pluralismo si può parlare in tre accezioni: pluralismo ideologico, che riguarda la libertà della manifestazione del pensiero, pluralismo istituzionale, che affronta il tema delle autonomie e pluralismo sociale, che affronta il problema delle minoranze etniche. Le differenze etniche pongono interrogativi sulla validità e sulla modificabilità di talune interpretazioni consolidate della Costituzione e impongono la ricerca di un equilibrio tra uguaglianza e identità. In questo senso diventa stringente parlare di diritti in una democrazia pluralista.

Poiché l?analisi di questo tema non può che prendere le mosse da premesse di ordine storico, il primo relatore chiamato a parlare è il prof. Paolo Grossi, ordinario di Storia del Diritto medievale e moderno all?Università di Firenze, la cui relazione opera una distinzione tra la legalità medievale e la legalità moderna, indagando, all?interno di questa, le caratteristiche del modello costituzionale italiano. La legalità medievale presuppone il diritto come ordo già scritto nelle radici più profonde della natura e della società. Trattandosi di un ordine da constatare, la fonte principale è costituita dalla consuetudine, e, come scrive Tommaso d?Aquino, la legge è l?ordinamento della ragione volto al bene comune. Di legalità moderna si inizia a parlare a partire dal XIV sec., quando il principe non si limita a promulgare la legge ma diviene egli stesso creatore del diritto. La legge cessa di essere atto di conoscenza per diventare il modo tipico in cui si manifesta la volontà del principe. Dalla metà del XVII sec. il movimento del costituzionalismo fissa una nuova idea di legalità. Esso si esprime in una prima fase attraverso le ?Carte dei diritti?, nelle quali si comunica l?astrattezza del giusnaturalismo. Esse, presupponendo uno Stato monoclasse, contengono un catalogo di situazioni soggettive ritenute intangibili dal potere politico, aventi come referente un soggetto asociale, il quale ha come unico dovere la conservazione di se stesso. Il nuovo costituzionalismo novecentesco, che presuppone al contrario lo Stato pluriclasse, compie il tentativo di superare l?astrattezza dello stato di natura, di guardare alla storia e tradurla in norma giuridica. Le Costituzioni del Novecento non parlano più di un soggetto unitario di diritto naturale, ma di una entità relazionale, di una persona inserita in un contesto culturale, economico e sociale, titolare non solo di diritti ma anche di una molteplicità di doveri. Il prof. Grossi conclude la propria relazione affermando che la Costituzione italiana torna ad essere un atto di conoscenza, compiuto da un?assemblea costituente che, esprimendo una sinergia costruttiva al di là dei contrasti contingenti, ha saputo leggere la società italiana e tradurla in norma giuridica.

Nel 1946 i costituenti si sono trovati a dover risolvere due problemi fondamentali: recuperare l?unità del paese per evitare il rischio di una nuova guerra civile e costruire una democrazia moderna capace di superare il modello ottocentesco dello statuto Albertino ma al contempo in grado di scongiurare ricadute autoritarie. Nonostante i forti contrasti tra i partiti e la disomogeneità di fondo della società, la saggezza politica dei costituenti, la separazione tra questione costituzionale e politica contingente, il richiamo ai valori condivisi della Resistenza, hanno permesso di raggiungere l?obiettivo di costruire una democrazia in un paese diviso. Per rendere effettiva la conquista democratica, è stato creato un modello costituzionale in grado di garantire l?equilibrio tra tutte le forze in campo, ponendo limiti costituzionali all?esercizio della sovranità. Ciò ha portato, per la prima volta in Europa, alla tipizzazione dello Stato costituzionale, ossia di uno Stato dotato di forti garanzie, come espressione giuridica del pluralismo. Secondo il prof. Enzo Cheli, ordinario di Diritto costituzionale all?Università di Firenze, le ragioni della tenuta della Costituzione in questi 60 anni, ma anche le cause dei fattori di crisi emersi a partire dagli anni ?70, vanno ricercate proprio nella matrice storica della Costituzione e nel modello cui essa ha dato vita. La Costituzione ha adempiuto al compito primario di garantire l?unità del Paese e la tenuta dell?impianto democratico, passando indenne attraverso le fasi più difficili della storia repubblicana. Inoltre ha permesso, quando il quadro internazionale lo ha consentito, di superare il sistema politico bloccato in favore di un sistema delle alternanze. Ciò, se permette di affermare che il rendimento della Carta costituzionale è stato elevato, induce a ritenere che i fattori di crisi che l?hanno investita non riguardano il modello costituzionale delle garanzie, ma il suo funzionamento, in relazione alla crisi della democrazia dei partiti. In conclusione, è possibile ammettere l?utilità di un ponderato intervento riformatore, ma a condizione che ad esso si giunga tenendo conto del profondo radicamento della Costituzione nel tessuto sociale e della sua notevole capacità di adattamento, ossia, a differenza di quanto tentato negli ultimi decenni, attraverso l?analisi della storia del Paese.

Il prof. Pietro Rescigno, ordinario di Diritto civile all?Università di Roma La Sapienza, dedica il proprio intervento alla comprensione del pensiero di Giuseppe Dossetti e del suo contributo costituzionale. Al di là del ruolo indiscusso esercitato da Dossetti nell?Assemblea costituente, l?attenzione del giurista si posa principalmente sulla norma che, portando la sua firma, più direttamente riguarda i diritti e la democrazia pluralista. L?art. 2 Cost., attraverso il riconoscimento ?dei diritti inviolabili dell?uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità? estende la tutela dei diritti della persona dallo Stato alle formazioni sociali, ed assume il valore del pluralismo come concetto giuridico. Il riconoscimento dell?esistenza di gruppi intermedi tra lo Stato e l?individuo si distacca non solo dalla tradizione liberale e dall?ideologia marxista, ma anche dalla visione cattolica di un pluralismo limitato alla sfera familiare e professionale. La consacrazione del personalismo comunitario nell?art. 2 Cost. opera la traduzione in principio di diritto di una realtà che l?ordinamento era pronto ad accogliere ma che fino ad allora non aveva trovato realizzazione giuridica. Lo spirito pluralista che ha ispirato l?art. 2 Cost. mal si concilia con l?altra norma direttamente riconducibile a Dossetti, l?art. 7 Cost., che conserva, nei rapporti Stato e Chiesa, la situazione di privilegio di cui godeva quest?ultima rispetto alle altre confessioni religiose.

La relazione del prof. Giuseppe Tesauro, giudice della Corte costituzionale, intitolata Costituzione e norme esterne, analizza il meccanismo costituzionale di ricezione delle norme provenienti dall?ordinamento internazionale, soffermandosi sul dialogo intercorso tra la Corte europea dei Diritti dell?Uomo, la Corte di giustizia delle Comunità europee e la Corte costituzionale. Soprattutto per ciò che riguarda i rapporti tra Corte di giustizia delle Comunità europee e Corte costituzionale si è trattato per lungo tempo di un dialogo a distanza che, pur evidenziando ruoli e responsabilità diverse, ha manifestato il comune impegno verso l?obiettivo dell?integrazione. Del resto, il sistema comunitario e con esso la giurisprudenza della Corte, ha percorso un lungo cammino verso un modello di integrazione tra i paesi europei non soltanto economico ma relativo ai diritti fondamentali dell?uomo. Questa evoluzione ha portato la Corte costituzionale a qualificarsi, per ciò che concerne l?ordinamento comunitario, come un organo giurisdizionale, accedendo ad un circuito in cui i valori hanno una circolazione orizzontale ed intraprendendo un dibattito diretto con i giudici dei paesi membri e la stessa Corte di Lussemburgo sul tema dei diritti della persona.

La dimensione costituzionale dell?amministrazione fra XX e XXI secolo, è oggetto dell?intervento della prof. Luisa Torchia, ordinaria di Diritto amministrativo all?Università di Roma Tre, la quale evidenzia la complessa relazione che intercorre tra Costituzione e apparato amministrativo, dal momento che l?amministrazione deriva la propria legittimazione dalla Costituzione e al tempo stesso ne costituisce condizione di effettività. Oggi, il fatto che l?amministrazione sia portata a garantire diritti diversi che provengono anche dalla Comunità europea e da altri ordinamenti, porta ad una polifunzionalità amministrativa e ad un allargamento delle sue basi costituzionali oltre i confini nazionali. L?amministrazione, non essendo più mera esecuzione del comando, ma scelta concreta della soluzione migliore in una situazione data, diviene effettivo strumento del pluralismo. Ciò, se da un lato crea un collegamento diretto tra l?amministrazione e la società, dall?altro pone il problema dell?individuazione dei destinatari dell?azione amministrativa, dei soggetti cui essa risponda e della regola cui debba attenersi nella sua attività.

La relazione del prof. Roberto Romboli, ordinario all?Università di Pisa, intitolata Il giudice e la Costituzione, dopo aver analizzato gli strumenti attraverso cui la Costituzione ha inciso sul ruolo istituzionale della magistratura rafforzandone l?indipendenza, si sofferma sul contributo che essa ha dato all?attuazione della Costituzione. In particolare, affronta il problema dei nuovi diritti, ossia di quei diritti che la giurisprudenza ricava dalla Carta costituzionale attraverso una lettura costituzionalmente orientata delle sue norme ma che ritiene di non poter tutelare concretamente in attesa dell?intervento del legislatore. Ciò porta a dubitare dell?applicabilità diretta delle norme costituzionali, mettendo pericolosamente in discussione il ruolo della Costituzione come fonte del diritto.

A conclusione dei lavori del convegno, la prof. Lorenza Carlassare, ordinaria di Diritto costituzionale all?Università di Padova, leva un monito, affinché la riforma del testo costituzionale sia affrontata con ponderazione e saggezza politica, evitando di sottovalutare in nome dell?efficienza il ruolo svolto dalle garanzie e senza prescindere dall?analisi della storia del nostro paese. Del resto, se è vero che la Costituzione è stata attuata nella parte organizzativa, lo stesso non può dirsi per ciò che concerne quell?uguaglianza sostanziale che, prevista dal secondo comma dell?art. 3 Cost., costituisce un presupposto indispensabile per la costruzione di un corpo sociale omogeneo. Infatti, perché possa realizzarsi l?unità in un paese tradizionalmente diviso, è necessario garantire una condizione di omogeneità culturale ed economica a tutti i cittadini.



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